Art. 1.

      1. Ogni prodotto destinato alla commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio sul territorio nazionale, le cui caratteristiche merceologiche prevedono l'apposizione di scritte, in etichetta, sulla confezione o per mezzo di libretti o fogli illustrativi, deve recare le istruzioni per l'uso, l'elenco dei componenti, l'indicazione del luogo di fabbricazione e tutte le informazioni atte a identificare il corretto modo di impiego in lingua italiana.
      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere integrate dall'enunciazione delle possibili conseguenze derivanti dall'uso errato o improprio, in lingua italiana, con scritte apposte sulla confezione o in informative cartacee all'interno della stessa, per tutti i prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che possano sortire effetti irritanti per contatto o per inalazione.
      3. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere contenute in lingua italiana sulle etichette di tessuti e capi d'abbigliamento e sulla confezione degli accessori quali calze, scarpe, prodotti di pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.